“Quando i genitori non sono d’accordo sulle vaccinazioni”

Tribunale di Milano, con una recente sentenza, ha riconosciuto al genitore favorevole alle vaccinazioni l’autorizzazione a dare il proprio assenso anche se l’altro genitore è contrario.

Il padre ha chiesto, infatti al Tribunale di poter sottoporre la propria figlia sia alle vaccinazioni obbligatorie, sia al vaccino anti-covid.

I Giudici (che si erano già espressi in ordine all’obbligatorietà dei vaccini di cui alla l. n. 119/2017), ribadiscono che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni come anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, evidenziando che si tratta di un obbligo di legge.

Quanto al vaccino anti-covid il Tribunale ha ribadito che si tratta di vaccino raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione e dunque ha autorizzato il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia non solo a tutte le vaccinazioni obbligatorie; a farle i tamponi molecolari per la
diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; ma anche a provvedere in autonomia, senza l’accordo dell’altro genitore a sottoporre la figlia al vaccino anti COVID.

“Spariscono gli assegni familiari”

A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori.

assegni familiariQuesto assegno andrà a sostituire altre misure attualmente vigenti.

Questo assegno è chiamato “assegno ponte” poiché sarà in vigore solo da luglio a dicembre dopo di che entrerà a regime la nuova disciplina definitiva.

L’importo dell’assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base all’isee ed in base al numero di figli minori facenti parte del nucleo familiare.

La richiesta dell’assegno temporaneo dovrà avvenire con modalità telematica inps o tramite patronati e decorrerà dal mese della sua richiesta.

Solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021 sarà possibile percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021.

Per fare domanda di assegno temporaneo è necessario possedere un isee di valore non superiore ai cinquantamila euro.

E’ necessario che il genitore che presenta domanda di assegno unico provvisorio sia coabitante col figlio ma in caso di separazione, divorzio e comunque in tutti i casi di affidamento condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, sarà erogato nella misura del 50% ad entrambi i genitori.

Il diritto all’assegno unico è esteso anche ai nonni che abbiano nipoti minori a carico.

“A chi spetta la casa dopo separazione/divorzio/convivenza”

Quando una coppia ha figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa va preferibilmente assegnata al genitore con il quale convivranno prevalentemente i figli.

a chi spetta la casaQuesta “preferenza” si basa sull’assunto che i bambini, soprattutto più piccoli, abbiano particolarmente bisogno di mantenere il proprio habitat familiare in un momento delicato di cambiamento dell’assetto familiare.

Questo vale sia per le coppie sposate, sia per le coppie che non sono sposate ma hanno figli in comune.

Cosa succede se non ci sono figli?

In mancanza di figli il Giudice non ha il potere di assegnare la casa all’altro coniuge, quindi se la casa è di proprietà di uno dei due, la casa torna nella disponibilità del proprietario e se, invece è in comproprietà, come spesso accade, ci si regola come se i coniugi fossero due comproprietari semplici e dunque, si può prevedere che la casa sia venduta (con o senza il consenso dell’altro) oppure che continui a viverci uno dei due corrispondendo all’altro una somma di denaro.