SE UNO DEI DUE GENITORI NON PAGA IL MANTENIMENTO, POSSO FARMELO DARE DAI NONNI?

Troppo spesso sento inesattezze su questo argomento.

I nonni sono chiamati a dare il mantenimento quando il nipote non ha sufficienti mezzi perché né la madre, né il
padre sono in grado di mantenerlo.

Questo significa che se uno dei genitori ha un lavoro o può trovarlo, ha l’obbligo di pensare al mantenimento del proprio figlio e non può chiedere il mantenimento ai nonni solamente perché magari il papà non paga mensilmente.

mantenimento nonni nipotiLa legge è chiara: al mantenimento del minore devono pensarci i genitori e SE uno dei due non paga, l’altro deve farsi carico da solo di tutto.

I nonni, e tutti e quattro i nonni, sono obbligati a intervenire solo quando nessuno dei due genitori è in grado di provvedere.

Non essere in grado non significa ovviamente non avere voglia o sostenere semplicemente di non riuscire a trovare un lavoro.

Se vuoi saperne di più o vuoi fare una domanda specifica, allora scrivi in privato allo studio Andriuolo che sarà felice di risponderti.

IL GASLIGHTING

E’ una forma di maltrattamento.

gaslightingE’ l’abuso emotivo di chi, di solito un partner sadico o narcisista o comunque disturbato, nega o inventa la realtà per far dubitare la vittima delle proprie facoltà mentali.

Si può denunciare.

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO

Quando un genitore da il mantenimento non deve pensare che serva solo a comprare da mangiare.

Con il mantenimento l’altro genitore deve comprare le scarpe, i vestiti, deve pagare la corrente elettrica, il riscaldamento e l’acqua che il figlio consuma, deve pagare le merende, i panini e le pizzette che prende a scuola, deve pagare la ricarica del telefono.

mantenimento del figlio cesenaCon il mantenimento l’altro genitore deve pagare anche il barbiere o la parrucchiera

Tante cose quindi, ma soprattutto una cosa che ha un grande valore economico: e cioè il tempo.

Il tempo che l’altro genitore dedica per vestirlo, per lavargli i panni e stirarli, per aiutarlo a fare i compiti, per portarlo a catechismo, per andare alle udienze con i professori.

Il tempo che un genitore dedica lo risparmia l’altro e quindi è tempo che va valorizzato e pagato all’altro.

I FIGLI POSSONO INTERVENIRE NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE?

Fino a poco tempo fa le cause di separazione e divorzio erano appannaggio solo dei coniugi.

figli cause di separazioneOra le cose sono cambiate e ci sono delle differenze a seconda che i figli siano minorenni o maggiorenni.
Se i figli sono minorenni e il Giudice valuta che esiste un conflitto di interessi tra quel bambino e i genitori, oppure valuta che nel litigare tra di loro i genitori hanno perso di vista l’interesse del loro bambino, il Giudice può nominare per il minore un curatore speciale che tuteli i suoi interessi economici e psico-fisici.

Se i figli sono maggiorenni, invece, possono fisicamente partecipare alla causa e chiedere, ad esempio, che il mantenimento venga versato direttamente a loro.

Il Giudice potrebbe anche suddividere il mantenimento dandone una parte all’altro genitore convivente col figlio e una parte direttamente al figlio.

Attenzione! Il fatto che il figlio sia diventato maggiorenne non consente al genitore di dargli direttamente in mani sue il mantenimento ma occorre comunque “l’approvazione” del Giudice.

L’obbligo di mantenere i figli maggiorenni…

La Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con il compimento dei diciotto anni ma si protrae nel caso in cui i figli siano ancora non autosufficienti senza loro colpa.

obbligo mantenimento di figli maggiorenniSenza loro colpa significa in maniera molto netta che spetta il mantenimento a quei figli che frequentano l’università con profitto.

Senza loro colpa significa anche che al figlio spetta il mantenimento se dimostra di essere privo di occupazione ma di essersi attivato concretamente nella ricerca di una occupazione.

Ovviamente l’età del figlio alleggerisce o aggrava l’onere della prova: a diciannove anni può essere giustificabile che non abbia ancora trovato una occupazione, a trenta anni molto meno.

Si discute molto anche su come valutare i contratti di apprendistato e i contratti a tempo determinato.

La sentenza n. 40282 del 2021 ha affermato che l’assegno di mantenimento viene meno se il figlio ha un contratto a tempo determinato.

Ovviamente l’elemento retributivo deve essere qualificato dall’adeguatezza.

Per sospendere o eliminare l’assegno di mantenimento non è sufficiente che il figlio lavori qualche mese in estate oppure svolga qualche lavoretto nel week-end e per modificare quanto il Giudice ha stabilito per il mantenimento è necessario tornare in Tribunale.

Assegno divorzile

Per valutare se alla ex moglie spetta l’assegno divorzile è ormai assodato che non si faccia più riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Per complicare la vita di avvocati e clienti oggi l’assegno divorzile spetta se va a soddisfare la funzione assistenziale, compensativa/perequativa.

assegno divorzileLa funzione assistenziale è riconosciuta quando viene accertata l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La funzione perequativa/compensativa invita il Giudice a riconoscere un assegno idoneo a permettere all’ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Va qui inserita anche la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi finalizzata a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Ogni volta che interviene una separazione, il genitore che ha i figli collocati presso di sé ha diritto a ricevere dall’altro sia un assegno di mantenimento mensile che va a coprire ogni mese le spese inerenti il vitto, l’alloggio, l’abbigliamento e tutto ciò che, di regola, è prevedibile e non comporta un grosso esborso, sia un rimborso per le spese “extra”.

Proprio sulle spese “extra” nascono litigi, grossi conflitti e spesso costose cause in Tribunale.

Non esiste una elencazione di quali spese per il mantenimento dei figli siano extra e cioè straordinarie e quali siano ordinarie.

Per evitare che si creino infiniti conflitti sull’individuazione delle spese, i tribunali hanno deciso di adottare dei protocolli nei quali è specificato cosa appartenga alle spese straordinarie e cosa a quelle ordinarie.

Ad esempio per il Tribunale di Forlì la mensa scolastica è una spesa straordinaria che dunque è fuori dal mantenimento mensile, per il Tribunale di Rimini (che adotta il protocollo di Bologna) la spesa della mensa scolastica è da ritenersi inclusa nel mantenimento mensile, quindi prima di accettare una somma mensile è importantissimo sapere cosa è incluso e cosa no.

Di fondamentale importanza è anche leggere i protocolli che il vostro avvocato vi rilascia perché sono elencate le spese straordinarie per le quali è necessario anche l’accordo dell’altro genitore.

Senza l’accordo dell’altro, la spesa rimane a carico totalmente del genitore che l’ha voluta sostenere.

E’ ovvio che non basta un no semplice e immotivato per giustificare il proprio disaccordo e quindi per essere esonerati dal pagamento.

“No al bullismo!”

Il bullismo è un fenomeno sempre più diffuso fra i ragazzini adolescenti e anche tra bambini e consiste in un comportamento prepotente e prevaricatorio.

Il bullo, in pratica, offende, isola e deride il soggetto bullizzato.

no al bullismoProprio perché parliamo di adolescenti e bambini le azioni dei bulli devono essere intenzionali, cioè compiute per puro divertimento e per cagionare un danno alla vittima.

Il Ministero dell’Istruzione ha istituito il numero verde 800.66.96.96 al quale rispondono psicologi e altri professionisti per offrire consulenza e assistenza.

Anche il telefono azzurro ha creato una linea di ascolto gratuita 1.96.96.

Le azioni compiute dal cosiddetto bullo possono avere risvolti penali e civili.
A livello penale se il bullo ha una età compresa tra i 14 e i 18 anni è giudicato penalmente dal Tribunale per i Minorenni.

A livello civile, invece, devono prestare particolare attenzione i genitori chiamati a risarcire il danno cagionato alla vittima.

La vittima infatti può riportare sia un danno alla propria integrità fisica e psichica, sia un danno morale, sia un danno esistenziale.

Di recente il Tribunale di Forlì ha riconosciuto ad un giovane, vittima di bullismo, il risarcimento del danno morale in quanto quest’ultimo riferiva ansia e paura.

I genitori possono essere chiamati a rispondere così come possono essere chiamati a rispondere i professori.

I professori sono chiamati a rispondere solo nel caso in cui non abbiano impedito o evitato che lo studente ricevesse corretta e adeguata formazione.

Il ruolo dei genitori è in primo piano in queste vicende: essi devono capire gli stati d’animo dei figli e insegnare loro il valore dell’autorità scolastica, delle regole e del rispetto degli altri.

Tutte le forme di bullismo, quello fisico, verbale, relazionale (quello che mira ad allontanare la vittima dal gruppo diffamandola con l’obiettivo di distruggere ogni suo rapporto amicale) e il cyberbullismo nascono infatti da uno scarso rispetto dell’altro oltre che dalla scarsa tolleranza per la diversità etnica, fisica e sessuale.

Purtroppo, nessun genitore sa riconoscere se il proprio figlio compia atti di bullismo.

Il problema arriva quando il ragazzo è chiamato a rispondere penalmente e i genitori sono costretti a mettere mano al portafoglio per risarcire i danni.

A Savignano sul Rubicone esiste l’Associazione “Momento d’Ascolto” cui ci si può rivolgere per alcuni appuntamenti gratuiti con psicologi e psicoterapeuti.

“Quando i genitori non sono d’accordo sulle vaccinazioni”

Tribunale di Milano, con una recente sentenza, ha riconosciuto al genitore favorevole alle vaccinazioni l’autorizzazione a dare il proprio assenso anche se l’altro genitore è contrario.

Il padre ha chiesto, infatti al Tribunale di poter sottoporre la propria figlia sia alle vaccinazioni obbligatorie, sia al vaccino anti-covid.

I Giudici (che si erano già espressi in ordine all’obbligatorietà dei vaccini di cui alla l. n. 119/2017), ribadiscono che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni come anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, evidenziando che si tratta di un obbligo di legge.

Quanto al vaccino anti-covid il Tribunale ha ribadito che si tratta di vaccino raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione e dunque ha autorizzato il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia non solo a tutte le vaccinazioni obbligatorie; a farle i tamponi molecolari per la
diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; ma anche a provvedere in autonomia, senza l’accordo dell’altro genitore a sottoporre la figlia al vaccino anti COVID.

“Spariscono gli assegni familiari”

A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori.

assegni familiariQuesto assegno andrà a sostituire altre misure attualmente vigenti.

Questo assegno è chiamato “assegno ponte” poiché sarà in vigore solo da luglio a dicembre dopo di che entrerà a regime la nuova disciplina definitiva.

L’importo dell’assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base all’isee ed in base al numero di figli minori facenti parte del nucleo familiare.

La richiesta dell’assegno temporaneo dovrà avvenire con modalità telematica inps o tramite patronati e decorrerà dal mese della sua richiesta.

Solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021 sarà possibile percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021.

Per fare domanda di assegno temporaneo è necessario possedere un isee di valore non superiore ai cinquantamila euro.

E’ necessario che il genitore che presenta domanda di assegno unico provvisorio sia coabitante col figlio ma in caso di separazione, divorzio e comunque in tutti i casi di affidamento condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, sarà erogato nella misura del 50% ad entrambi i genitori.

Il diritto all’assegno unico è esteso anche ai nonni che abbiano nipoti minori a carico.