“Spariscono gli assegni familiari”

A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori.

assegni familiariQuesto assegno andrà a sostituire altre misure attualmente vigenti.

Questo assegno è chiamato “assegno ponte” poiché sarà in vigore solo da luglio a dicembre dopo di che entrerà a regime la nuova disciplina definitiva.

L’importo dell’assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base all’isee ed in base al numero di figli minori facenti parte del nucleo familiare.

La richiesta dell’assegno temporaneo dovrà avvenire con modalità telematica inps o tramite patronati e decorrerà dal mese della sua richiesta.

Solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021 sarà possibile percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021.

Per fare domanda di assegno temporaneo è necessario possedere un isee di valore non superiore ai cinquantamila euro.

E’ necessario che il genitore che presenta domanda di assegno unico provvisorio sia coabitante col figlio ma in caso di separazione, divorzio e comunque in tutti i casi di affidamento condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, sarà erogato nella misura del 50% ad entrambi i genitori.

Il diritto all’assegno unico è esteso anche ai nonni che abbiano nipoti minori a carico.

“A chi spetta la casa dopo separazione/divorzio/convivenza”

Quando una coppia ha figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa va preferibilmente assegnata al genitore con il quale convivranno prevalentemente i figli.

a chi spetta la casaQuesta “preferenza” si basa sull’assunto che i bambini, soprattutto più piccoli, abbiano particolarmente bisogno di mantenere il proprio habitat familiare in un momento delicato di cambiamento dell’assetto familiare.

Questo vale sia per le coppie sposate, sia per le coppie che non sono sposate ma hanno figli in comune.

Cosa succede se non ci sono figli?

In mancanza di figli il Giudice non ha il potere di assegnare la casa all’altro coniuge, quindi se la casa è di proprietà di uno dei due, la casa torna nella disponibilità del proprietario e se, invece è in comproprietà, come spesso accade, ci si regola come se i coniugi fossero due comproprietari semplici e dunque, si può prevedere che la casa sia venduta (con o senza il consenso dell’altro) oppure che continui a viverci uno dei due corrispondendo all’altro una somma di denaro.