Mantenimento dei figli e mese di agosto: perché va comunque pagato
Mantenimento dei figli e mese di agosto: perché va comunque pagato
Uno dei dubbi più comuni tra i genitori separati riguarda il pagamento dell’assegno di mantenimento durante le vacanze estive.
La domanda è ricorrente: “Se mio figlio trascorre con me 15, 20 o addirittura 30 giorni ad agosto, devo comunque versare il mantenimento?”
La risposta, secondo legge e giurisprudenza, è sì.
Il principio del mantenimento ordinario
L’assegno di mantenimento è una somma stabilita dal giudice (o concordata e poi omologata) destinata a coprire le spese ordinarie di vita del figlio: alimentazione, abbigliamento, abitazione, utenze, scuola, attività extrascolastiche.
Non si tratta quindi di un importo legato ai giorni effettivi di convivenza, ma di un contributo proporzionato ai bisogni complessivi del minore e alle possibilità economiche dei genitori.
Perché va pagato anche quando il figlio è “in vacanza”
Il genitore collocatario sostiene spese che non si interrompono nei mesi estivi: mutuo o affitto, bollette, assicurazioni, abbonamenti, materiale scolastico.
Queste voci rimangono a suo carico anche se il figlio, per alcune settimane, si trova con l’altro genitore.
L’assegno serve dunque a garantire continuità e stabilità economica, indipendentemente dalla collocazione temporanea del minore.
Spese aggiuntive del genitore non collocatario
Durante le vacanze, il genitore non collocatario affronta inevitabilmente costi extra (vitto, viaggi, attività ricreative).
Tuttavia, questi esborsi non sostituiscono l’assegno stabilito dal giudice.
Se nel tempo le condizioni economiche o di convivenza cambiano in modo sostanziale, è necessario rivolgersi al tribunale per chiedere una modifica delle condizioni: non è mai corretto sospendere o ridurre i versamenti di propria iniziativa.
La posizione della giurisprudenza
I tribunali italiani sono chiari: il mantenimento non subisce riduzioni nei periodi di vacanza.
La permanenza prolungata del figlio presso il genitore non collocatario non incide sull’obbligo, perché l’assegno è calcolato sulle esigenze annuali e complessive del minore, non sulla sua presenza quotidiana in una casa piuttosto che nell’altra.
Rischi se non si paga
Sospendere l’assegno nel mese di agosto può avere conseguenze gravi:
- azioni esecutive per recupero delle somme;
- pignoramento di stipendi o conti correnti;
- denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
Conclusioni
Il mantenimento è un diritto del figlio e un dovere del genitore.
Nei mesi estivi, anche se cambia la convivenza quotidiana, l’assegno va comunque corrisposto salvo diversa decisione del giudice.
Chi ritiene che vi siano motivi per ridurre o modificare l’importo deve chiedere una revisione legale: l’autogestione o la sospensione rischiano solo di peggiorare la situazione.










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